Sessuologo: legge e requisiti professionali

In senso generale il sessuologo è un professionista che in ambito sanitario e psicosociale si occupa di problematiche inerenti la sessualità e la salute sessuale. In senso più ristretto tuttavia la professione del sessuologo clinico è svolta da uno psicologo o psicoterapeuta specializzato in sessuologia che opera per la promozione della salute sessuale, la prevenzione e la cura di disturbi di natura psicosessuale nell’individuo e nella coppia.

Sessuologo: legge e requisiti professionali

Il sessuologo, e in particolare il sessuologo clinico o psicosessuologo, interviene in ambito clinico per disturbi e disfunzioni di natura psicosessuale, là dove cioè la sessualità sia vissuta soggettivamente dalla persona come insoddisfacente e provochi notevole disagio o difficoltà interpersonale.

 

Chi può definirsi sessuologo

Il profilo professionale del sessuologo se inteso in senso generale comprende una gamma piuttosto ampia ed eterogenea di professionisti che va dall’andrologo al ginecologo allo psicoterapeuta. Nel senso più ristretto invece, il termine allude alla professione del sessuologo clinico svolta da uno psicologo o psicoterapeuta che nel proprio percorso di formazione abbia integrato una specializzazione in sessuologia clinica, una disciplina che studia il comportamento sessuale nelle sue componenti e determinanti psicosociali, affettive e relazionali oltre che psicobiologiche.

 

Cosa può fare il sessuologo

Il sessuologo può operare in ambito preventivo con interventi di sensibilizzazione, informazione e promozione della salute sessuale. Può operare, più specificatamente, in ambito clinico sia con individui che con coppie per quanto attiene la presa in carico di una problematica o disturbo di natura psicosessuale affinché la persona possa accedere ad un rapporto più soddisfacente e articolato con la sessualità, il proprio corpo, gli affetti e le relazioni ad essa correlati. Poiché la figura del sessuologo clinico non è prevista dal Servizio Sanitario Nazionale, egli opera principalmente in ambito privato.

 

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La legge in Italia

La figura del sessuologo nasce nel clima culturale degli anni ’70 a partire degli studi pionieristici di William Masters e Virginia Johnson sulla fisiologia della sessualità e della psicoanalista americana H.S. Kaplan. Poiché il sessuologo è uno psicologo o psicoterapeuta, la sua attività è regolamentata dall’art. 3 della legge 56/89 (Ordinamento della Professione di Psicologo).

 

Immagine | Nina Matthews Photography