Mantenimento dei figli

Il mantenimento dei figli: quando la coppia scoppia quali sono i diritti dei figli?

Mantenimento dei figli

Alla luce della recente riforma del 2006, che ha introdotto l’affidamento condiviso e con esso il concetto di bigenitorialità, sono stati riconosciuti ai genitori un insieme di poteri-doveri verso i propri figli con l’intento di tutelare l’interesse di quest’ultimi.

Importante sottolineare che questi doveri non mutano se il matrimonio entra in crisi e cessa la convivenza coniugale.

Gli attuali doveri genitoriali riguardano in generale due aspetti: quello patrimoniale e quello personale.
Il primo riguarda per lo più il mantenimento, mentre il secondo si occupa di una sfera molto più ampia che comprende la cura, la protezione, l’istruzione e l’educazione dei figli. Guardiamoli più nel dettaglio.

Il mantenimento dei figli è un obbligo al quale i genitori non possono venir meno nemmeno in caso di maggiore età del figlio, se esso non ha ancora un reddito proprio.

Questo primo aspetto è importante perché si va ad intrecciare con il secondo, quello che mira a tutelare il diritto all’istruzione e all’educazione della prole. I figli maggiorenni, infatti, potendo contare sull’appoggio materiale e morale da parte dei propri genitori, possono permettersi un percorso formativo più lungo nel tempo.

Cosa accade se i genitori si separano?


Spetta ai genitori tentare di trovare un accordo per regolare l’attuazione dei doveri verso i figli. Se ciò non succede, sarà il giudice della separazione a pronunciare i provvedimenti necessari a tutelare l’interesse dei figli, fissando la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione della prole.

Ciascuno provvederà al mantenimento in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, il compenso di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità.

Criteri di determinazione dell’assegno di mantenimento


Prima di tutto vengono considerate le esigenze del figlio, il quale dovrebbe poter mantenere il tenore di vita che aveva quando i genitori convivevano entrambi insieme a lui.

Vengono poi decisi i tempi di permanenza presso ciascun genitore, valutate le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore e la valenza economica della casa coniugale.

L’importo cambierà a seconda del numero di figli presenti. Facciamo un esempio:
In presenza di un solo figlio l’assegno sarà pari al 25% circa del reddito; se i figli sono due, la percentuale si aggirerà al 40%, fino ad arrivare al 50% se i figli sono tre.

Assegnazione della casa coniugale


Lo scopo è far conservare alla prole, per quanto possibile, l’habitat naturale e materiale rappresentato dall’abitazione familiare.

L’assegnazione prescinde dal tipo di affidamento (condiviso o esclusivo) e infatti il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli.
L’assegnazione potrà avvenire non solo in presenza di figli minori, ma anche di figli maggiorenni non indipendenti economicamente. Non può essere disposta, invece, in assenza di prole.

Vi sono, però, alcune condizioni per cui l’assegnazione della casa può venire meno: in caso l’assegnatario (ex moglie o ex marito) non abiti nella casa o cessi di abitarci stabilmente, oppure se convive o contrae matrimonio con un nuovo compagno/a viene meno tale diritto.